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ASSOCIAZIONE
Parco Marino di Torre Sant’Isidoro
STATUTO
Articolo 1:
E’ costituita l’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro”, nella forma della associazione priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile. L‘Associazione assume la denominazione di “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro”. L’associazione ha la propria sede sociale nel Comune di Nardò presso la Parrocchia di Sant’Isidoro in via Giusti. La durata è illimitata.
Articolo 2
L’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro”, è autonoma e amministrativamente indipendente, è caratterizzata dalla democraticità della struttura e garantisce l’uguaglianza di tutti i soci, le norme sull’ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell’elettività delle cariche sociali.
L’ Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” non persegue finalità di lucro e gli eventuali utili sono destinati interamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
Articolo 3
L’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro”, attraverso i metodi del libero associazionismo, ha il compito fondamentaledi promuovere la conoscenza e l'uso pubblico di tutte le aree di prevalenza e interesse ambientale, culturale-turistico, ricreativo e di benessere psicofisico, in grado di accogliere un’ampia e differenziata utenza, e di promuovere la tutela e la valorizzazione della marina quale complesso di rilevanza turistica nazionale ed internazionale.
Per il raggiungimento degli obiettivi, l’Associazione opererà con:
L’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” diffonde gli ideali associativi e la conoscenza delle attività svolte nelle forme più idonee in relazione alle proprie potenzialità ed ai destinatari delle informazioni.
L’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” non ha fini politico-partitici, religiosi o razziali.
Articolo 4
All’ Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi statutari. I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale fissata in € 5,00 fatta salva la possibilità per l’Assemblea di apportare di anno in anno variazioni alla quota stessa. Tale quota non è trasmissibile né rivalutabile. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Enti e persone giuridiche si intenderanno rappresentati all'interno dell'associazione dal rispettivo Legale Rappresentante o da persona dallo stesso espressamente delegata.
Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto ed il diritto ad essere eletti alle cariche sociali. Non sono ammessi soci temporanei.
Articolo 5
L’ammissione all’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” è subordinata alle seguenti norme:
Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa. La domanda di ammissione a socio presentata da minorenne dovrà essere controfirmata dall’esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” e risponde verso lo stesso per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne. La qualità di socio si perde per recesso, espulsione o decesso. I soci possono essere sospesi. Il recesso da socio deve essere comunicato per iscritto. Il Consiglio direttivo ne prende atto nella sua riunione utile e provvede alla cancellazione dal libro dei soci. L’espulsione o la sospensione di un socio può essere adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, per i seguenti motivi:
In ogni caso, prima di procedere all’espulsione o alla sospensione devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento del Consiglio, il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria.
Articolo 6
Sono Organi dell’ Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” .
Tutte le cariche vengono ricoperte a titolo gratuito.
Articolo 7
L’assemblea è composta da tutti i soci, può essere ordinaria e straordinaria ed è convocata dal presidente previa determinazione del consiglio direttivo. L’assemblea straordinaria è inoltre convocata dal presidente sui richiesta motivata di 1/10 della base sociale, in quest’ultimo caso l’assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. L’assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale e adempie ai seguenti compiti:
La convocazione dell’Assemblea è fatta mediante avviso inviato via posta ordinaria, posta elettronica o inserimento nel sito dell’associazione http://www.santisidoro.comalmeno 10 giorni prima della data fissata. L‘Assemblea straordinaria è convocata con avviso scritto spedito per lettera raccomandata al domicilio di ogni socio almeno 10 giorni prima della data fissata. Gli avvisi di convocazione debbono contenere: l’ordine del giorno, la data l’orario e il luogo della prima ed eventuale seconda convocazione.Tra la prima è la seconda convocazione deve intercorrere un intervallo non inferiore a tre ore. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la metà più 1 dei soci:in seconda convocazione l’Assemblea e validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati,tranne nei casi di modifica dello statuto o di scioglimento dell’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” per cui si richiede la presenza della maggioranza dei soci ed il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.
L’Assemblea, sia straordinaria che ordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall’Assemblea stessa.Le votazioni possono avvenire per alzata di mani per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta di 1/5 dei presenti .In caso di votazioni a scrutinio segreto vengono nominati dall’Assemblea tre scrutatori con il compito di sovrintendere alle votazioni di voto. Per l’elezione del Consiglio direttivo la votazione avviene di norma a scrutinio secreto. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato da chi ha presieduto l’Assemblea e dal verbalizzante. Le deliberazioni ed i rendiconti sono pubblicizzati ai soci con l’esposizione per 10 giorni dopo le l’approvazioni nella sede dell’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” .
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 consiglieri eletti fra i soci.Il consiglio direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Il consiglio elegge al suo interno il Presidente ed il vice Presidente. Il Consiglio può attribuire incarichi particolari ai suoi componenti e costituire commissioni e settori di attività. Nel caso in cui per dimissioni o di altre cause uno o più componenti il consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi fra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio. In caso ciò non fosse possibile, il Consiglio può nominare altri soci che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada la metà dei membri del Consiglio, l’Assemblea deve procedere alla nomina di un nuovo Consiglio. Il consigliere che, fatte salve giustificate cause di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio direttivo viene dichiarato decaduto. Il Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno 1/3 dei consiglieri. Il Consiglio è validamente costituito se è presente la maggioranza dei consiglieri e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le riunioni vengono verbalizzate ed i verbali, sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante,sono conservati agli atti.
Il Consiglio ha l’obbligo di:
Le convocazioni del Consiglio debbono essere con avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima dalla data della riunione, tale avviso deve contenere l’ordine del giorno, la data, l’orario ed il luogo della seduta.
Il Presidente è eletto dal consiglio direttivo. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell’Associazione “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro” sia di fronte ai terzi che in giudizio. Il Presidente ha il compito di presiedere il consiglio direttivo e di curare l’attuazione delle deliberazioni assunte. In caso di sua assenza impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Il presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziaria e patrimoniali al nuovo Presidente, entro venti giorni dalla elezione di questi; di tali consegne deve essere redatto verbale che deve essere portato a conoscenza del consiglio direttivo alla sua prima riunione.
Articolo 10
I mezzi finanziari sono costituiti dalla quota associativa, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti, donazioni e liberalità dai proventi derivanti dalle attività organizzativa, dai beni mobili ed immobili di proprietà. Costituiscono patrimonio dell’Associazione la raccolta di documenti e norme in materia ambientale e specificatamente riguardanti l’area marina Protetta di Porto Cesareo e Nardò ove ricade il territorio di Torre Sant’Isidoro Torre Inserraglio e Torre Squillace , raccolta che costituisce un archivio di notevole rilevanza. La denominazione e il logo del sodalizio appartengono all'Associazione.
Gli eventuali utili generati dalla gestione devono essere reinvestiti per finalità istituzionali.
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.
Il presente statuto può essere modificato dai soci con le modalità in cui al precedente articolo 7.Le variazioni statutarie imposte da futura legislazione civile o fiscale possono essere deliberate dal Consiglio direttivo e presentate, per la ratifica, alla prima Assemblea.
In caso di scioglimento “Parco Marino di Torre Sant’Isidoro”, l’assemblea nomina uno o più liquidatori allo scopo di accertare la consistenza patrimoniale, che verrà devoluta ad altra Associazione con finalità analoghe o affini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge. La scelta è deliberata dall’Assemblea.
Per quanto non espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.
Nardò, _13/05/2007
IL PRESIDENTE
IL VICE PRESIDENTE
IL CONSIGLIERE
IL CONSIGLIERE
IL CONSIGLIERE
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